Una forma di acquisizione di un autoveicolo da adibire ad uso
aziendale è il noleggio.
La mancata proprietà impedisce all’impresa di iscrivere il bene tra le voci
dell’attivo dello stato patrimoniale e conseguentemente di poter calcolare e
dedurre le quote di ammortamento.
Con il contratto di noleggio, l’impresa si impegna a pagare dei canoni, che
rappresentano il corrispettivo pattuito a fronte della mera utilizzazione del
bene; infatti, a differenza del contratto di leasing, l’impresa utilizzatrice
alla fine del contratto di noleggio non ha la possibilità di acquistare il bene
dalla società che l’ha messo a sua disposizione.
I contratti di noleggio possono prevedere diverse durate:
- i contratti di lunga durata
hanno la funzione di sostituire temporaneamente o in modo
permanentemente un’auto aziendale di proprietà;
- i contratti di breve durata
sono stipulati al fine di destinare l’automezzo per una trasferta ben individuata.
La caratteristica che distingue il contratto di noleggio di
lungo termine da quello di locazione finanziaria (leasing) è costituita:
- dal fatto che anche per il contratto di noleggio è imposto un
limite massimo all’importo deducibile per ciascun esercizio;
- non è imposto alcun limite per quanto concerne la durata minima del
contratto.
In caso di locazione o di noleggio, i suddetti limiti cambiano
e, in particolare, il costo massimo a cui commisurare l’aliquota del 40% per il
calcolo del canone è pari a euro 3.615,20.
Accanto ai contratti tipici di
locazione di veicoli, si registra, con sempre maggiore frequenza, in campo
aziendale, il ricorso alla formula negoziale del noleggio full service.
Il contratto full service è un contratto misto che prevede, oltre alla
locazione, la fornitura di una serie di servizi che vengono prestati con
riferimento alla gestione del veicolo locato.
Tra i vantaggi di natura aziendale che possono essere associati a tale
tipologia contrattuale si evidenzia la possibilità di risparmiare sui costi
amministrativi, quali quelli connessi, ad esempio, alle pratiche per incidenti
stradali. Nel contempo si ottiene un maggiore flusso di informazioni
dettagliate sull’utilizzo dell’automezzo, utili per il controllo di gestione ed
il budget.
In merito al trattamento fiscale dei contratti in commento, è stato precisato
(C.M. n. 48/E del 10 febbraio 1998) che il limite di euro 3.615,20 stabilito
dal legislatore nelle ipotesi di stipula di contratti di noleggio full service
sia considerato al netto dei costi riferibili alle predette prestazioni accessorie.
Occorre, dunque, che sia specificata la parte del costo relativa ai servizi
accessori e, qualora tale suddivisione non sia stata operata, l’intero importo
corrisposto viene preso in considerazione per il raffronto con il limite posto
dalla norma fiscale.
Per quanto riguarda le spese relative ai servizi accessori, qualora esse siano
state distintamente indicate, seguono la regola della deducibilità del costo al
40%, senza alcun limite di spesa.